pto 1) e i costi di riparazione e di manutenzione (doc. D pto 1 e 7) attinenti all’immobile dato in leasing. Ritenuto che stato e idoneità dell’oggetto di leasing erano perfettamente noti al conduttore, le parti hanno escluso ogni responsabilità per i suoi difetti da parte della società di leasing (doc. D pto 4.2.). Inoltre esse hanno stabilito che “il canone di leasing è dovuto anche se l’oggetto di leasing, per qualsiasi motivo, non può essere utilizzato”. __________ non può dunque avvalersi di pretesi difetti dell’immobile per non pagare alla procedente quanto dovutole in base al contratto di leasing immobiliare doc. D. Ne consegue che il doc.