Il contratto doc. D non costituisce invece titolo di rigetto per l’importo di Fr. 500.-- preteso dalla procedente per le spese riguardanti il processo verbale per la compilazione di un inventario del 27/28 marzo 1995, atteso che ex art. 68 cpv. 2 LEF “il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione”, senza la necessità di avere per questi importi una sentenza di rigetto dell’opposizione cresciuta in giudicato.