119 II 238, 118 II 155). Nel caso di specie l’escussa è una società anonima e pertanto iscritta nel registro di commercio per cui non vi potrebbe essere nullità ex art. 226a cpv. 3 CO del contratto per violazione di prescritti di ordine formale. d) Il contratto di leasing immobiliare doc. D costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di Fr. 232’600.-- oltre interessi, corrispondente alle sette rate scadute dal settembre 1994 al marzo 1995 di Fr. 33’200.-- cadauna (doc. D n. 5.1. e 5.2.) e al saldo di Fr. 200.-- rimasto impagato della rata leasing del mese di agosto 1994. Il contratto doc.