Pertanto non vi è nullità del contratto per la violazione di prescritti d’ordine formale. c) In via abbondanziale va ancora evidenziato che anche in presenza di beni mobili, e nell’ipotesi che al contratto di leasing in questione fossero applicabili le norme sul contratto di vendita a rate, il doc. D non sarebbe nullo. Infatti l’art. 226 m cpv. 4 CO limita in determinati casi l’applicazione delle norme sul contratto di vendita a rate: