2. a) L’escussa ha contestato, perlomeno in prima sede, la validità del contratto di leasing del 19/27 luglio 1991 (doc. D), asseverando che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam, non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a conchiudere il contratto”. b) Ex art. 226a cpv. 1 CO vi è contratto di vendita a pagamento rateale quando “il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell’intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite”.