A mente dell’appellante la relazione contrattuale tra le parti non è un contratto di leasing finanziario immobiliare in cui partecipano “le crédit-bailleur, le preneur e le tiers” ma un “Direktleasingvertrag, ossia quel tipo di patto in cui sono coinvolte solamente due persone, il Leasinggeber e il Leasingnehmer, ove il primo mette a disposizione del secondo l’immobile per una determinata durata dietro pagamento di una pigione la cui capitalizzazione equivale solitamente al valore di mercato oltre interessi alla scadenza del contratto”.