“La controparte non è in grado di distinguere quantitativamente le due parti del canone leasing in modo da poter conseguentemente adeguare il diritto di ritenzione solamente alla parte di cui all’uso dell’oggetto leasing” e quindi il diritto di ritenzione non deve essere riconosciuto. Infine l’escussa contesta “l’inclusione delle spese d’inventario di Fr. 500.-- nell’ambito del credito in esecuzione”, atteso che questo credito è “riconosciuto al creditore dalla LEF nel contesto della prosecuzione dell’esecuzione e non deve quindi essere oggetto di rigetto dell’opposizione”.