Per l’escussa “l’accordo in parola si riferisce ad un contratto leasing e non a un contratto di locazione vero e proprio” e quindi “le norme sulla locazione devono essere applicate analogamente, rispettando la volontà del legislatore”. Il canone leasing comprenderebbe “una parte riferibile all’uso dello stabile ed un’altra concernente invece già una parte del prezzo di acquisto” e quindi, non prevedendo le disposizioni della compravendita alcun diritto di ritenzione a favore del venditore, sarebbe sbagliato riconoscere tale diritto anche sulla parte del canone leasing che si riferisce al prezzo di vendita.