C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam, non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a conchiudere il contratto”. __________ ha argomentato che, malgrado le garanzie espresse dalla procedente, l’oggetto leasing è stato consegnato con “vari difetti irriconoscibili, atti ad impedire qualsivoglia attività industriale nello stabile”.