La tassa di giustizia di Fr. 100.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità. III. E’ invece confermata l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. IV. La tassa di giustizia di Fr. 60.-- e le spese restano a carico della parte istante. La stessa rifonderà alla controparte Fr. 80.-- a titolo di indennità.