{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00143_1995-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6989&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94ca67edc8a49d105154ea2b46034393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:46", "Checksum": "710171fb636baf8d12e0b644f0ea93ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. L’escussa assevera “che l’accordo in parola si riferisce ad un contratto leasing e non a un contratto di locazione vero e proprio” e quindi “le norme sulla locazione devono essere applicate analogamente, rispettando la volontà del legislatore”. Il canone leasing comprende “una parte riferibile all’uso dello stabile ed un’altra concernente invece già una parte del prezzo di acquisto” e quindi, non prevedendo le disposizioni della compravendita alcun diritto di ritenzione a favore del venditore, sarebbe sbagliato riconoscere tale diritto anche sulla parte del canone leasing che si riferisce al prezzo di vendita. Nel caso di specie “la controparte non è in grado di distinguere quantitativamente le due parti del canone leasing in modo da poter conseguentemente adeguare il diritto di ritenzione solamente alla parte di cui all’uso dell’oggetto leasing” e quindi il diritto di ritenzione non deve essere riconosciuto.\n9.\na) La Segretaria assessore ha rigettato le due opposizione senza motivare il pronunciato sul diritto di ritenzione.\nb) Sebbene la giudice di prime cure, come rettamente evidenziato dall’appellante, non ha verificato se il datore di leasing di un bene immobiliare beneficia del diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nel fondo oggetto di leasing e che servono al suo uso e godimento, in concreto non si giustifica il rinvio dell’incarto al Pretore per esame e decisione motivata sull’esistenza del diritto di ritenzione di __________ (art. 326 lett. a, 142 cpv. 1 lett. c, 146 e 285 cpv. 2 lett. e CPC), atteso che le parti si sono espresse in modo diffuso su questo punto nei due ordini di giudizio e agli atti vi sono tutti gli elementi necessari per determinarsi. Ininfluente resta pertanto che la prima giudice non abbia motivato il giudizio su questo punto e che non abbia articolato il dispositivo in tal senso.\n10. Il contratto di leasing è un contratto innominato misto contenente essenzialmente elementi della compravendita e della locazione (Walter Schluep, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 85 Einleitung vor art. 184 ss., p. 874).\nQuando il contratto di leasing di beni di consumo non può essere disdetto prima che una parte importante del valore del bene sia stata pagata, cosicché il prenditore in leasing per motivi pratici ed economici non può recedere dal contratto, si applicano le disposizioni relative al contratto di vendita a rate (Schluep, op. cit., n. 89 Einleitung vor art. 184 ss., p. 875). Questa normativa non trova invece applicazione quando oggetto del contratto di leasing è un bene di investimento, perché nel contratto di leasing finanziario le rate sono in rapporto di equivalenza con la prestazione del datore in leasing (Schluep, op. cit., n. 89 Einleitung vor art. 184 ss., p. 875). Nel caso di specie le parti quando hanno stipulato il contratto doc. D non intendevano vendere l’oggetto dal leasing, atteso che esse hanno fissato il suo “prezzo base residuo” al termine della durata contrattualmente pattuita in Fr. 4’800’000.-- prevedendo che in caso di vendita un maggior o minor realizzo spetterà rispettivamente sarà a carico del prenditore in leasing (doc. D sub 11.2. e 11.3). In concreto dunque, come le pigioni in un contratto di locazione, le rate di leasing coprono essenzialmente l’uso dell’oggetto (cfr. in senso convergente Wulkan, op. cit., p. 98). Ne consegue che a siffatta forma contrattuale, per quanto riguarda le rate di leasing e la relativa garanzia spettante al datore di leasing, sono applicabili quali norme di diritto dispositivo gli art. 253 ss. CO, che regolano il contratto di locazione (Wulkan, op. cit., p. 101). __________ dispone pertanto per le rate di leasing scadute da agosto 1994 (saldo) a marzo 1995 di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano sul fondo oggetto di leasing e che servono al suo uso e godimento (art. 268 CO per analogia). Ne consegue che il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ va quindi concesso anche per quanto riguarda il diritto di ritenzione.\n11. L’appello 30 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza pressoché totale di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 68 cpv. 2, 82 LEF; 19, 23, 24, 31 cpv. 1, 226a cpv.1 e 3, 226m cpv. 4 CO; 142 cpv. 1 lett. c, 146, 285 cpv. 2 lett. e, 326 lett. a CPC\npronuncia:\n1. L’appello 30 giugno 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza i dispositivi I e II della sentenza 23 giugno 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sono così riformati:\n“I. L’istanza 22 aprile 1995 della __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________del 29/30 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria, sia per quanto riguarda il credito che per quanto concerne il diritto di ritenzione per Fr. 232’600.-- oltre agli interessi così come richiesti nel PE.\nII. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________ che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- di indennità.”\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 600.-- di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}