{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00143_1995-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6989&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94ca67edc8a49d105154ea2b46034393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:46", "Checksum": "710171fb636baf8d12e0b644f0ea93ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).\nc) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80), ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle del cpv. 1.\n4. L’escussa ha sollevato le eccezioni di inadempimento contrattuale, di dolo e di errore essenziale, asseverando che l’oggetto di leasing le è stato consegnato “munito di vari difetti irriconoscibili, atti ad impedire qualsivoglia attività industriale nello stabile”.\nSiffatti difetti le avrebbero dapprima causato costi per Fr. 157’320.-- per le riparazioni più urgenti e poi un danno di Fr. 938’736.-- a seguito della disdetta datale da una subconduttrice. Per l’escussa questi crediti estinguerebbero per compensazione il credito di __________.\n5. Il contratto di cui al doc. D è un contratto di leasing immobiliare mediante il quale __________ ha dato in leasing per la durata di sette anni alla __________ un fondo di __________ dietro corresponsione di rate mensili di Fr. 33’200.-- cadauna (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p. 758). Ritenuto che l’oggetto di leasing è un bene di investimento, ossia un bene che viene utilizzato per l’attività aziendale di __________ e che serve esclusivamente a scopi aziendali (DTF 118 II 152 s. e rif. ivi), il doc. D è un contratto di leasing finanziario avente per oggetto, come visto, un bene immobile (FJS n. 363 p. 2 e 6). A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, malgrado l’oggetto di leasing sia stato consegnato direttamente al prenditore in leasing dalla società di leasing, la pattuizione di cui al doc. D non costituisce un contratto di leasing diretto come inteso dalla dottrina, atteso che __________ non è la fabbricante o la fornitrice del bene oggetto del leasing (FJS n. 363 p. 10; Christoph R. Wulkan, Der Immobilien-Leasingvertrag nach schweizerischem Privatrecht, 1988, p. 6), ma, come risulta dal suo scopo sociale (cfr. doc. C), una società di leasing a vocazione finanziaria.\nCaratteristica della forma contrattuale in questione è, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che il prenditore in leasing (Leasingnehmer) assume tutti i rischi e gli oneri legati al bene oggetto di leasing (FJS n. 363 p. 4) e la società di leasing non deve garantire e mantenere i beni in stato di funzionamento e d’uso adeguato (Engel, op. cit., p. 754).\n6. Conformemente alle caratteristiche del contratto di leasing finanziario e nell’ambito della propria libertà contrattuale ex art. 19 CO (Engel, op. cit., p. 751), __________ ha assunto tutti i rischi (doc. D pto 1) e i costi di riparazione e di manutenzione (doc. D pto 1 e 7) attinenti all’immobile dato in leasing. Ritenuto che stato e idoneità dell’oggetto di leasing erano perfettamente noti al conduttore, le parti hanno escluso ogni responsabilità per i suoi difetti da parte della società di leasing (doc. D pto 4.2.). Inoltre esse hanno stabilito che “il canone di leasing è dovuto anche se l’oggetto di leasing, per qualsiasi motivo, non può essere utilizzato”.\n__________ non può dunque avvalersi di pretesi difetti dell’immobile per non pagare alla procedente quanto dovutole in base al contratto di leasing immobiliare doc. D. Ne consegue che il doc. D costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per le rate di leasing scadute oltre agli interessi.\n7. In via abbondanziale va rilevato che l’escussa non ha peraltro apportato alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che il contratto in esame è stato da lei sottoscritto perché indotta al contratto per dolo di __________. Ritenuto poi che agli atti non figura alcuna tempestiva contestazione dell’escussa ex art. 31 cpv. 1 CO, __________ non ha nemmeno reso verosimile di essere stata indotta al contratto da errore essenziale (art. 23 e 24 CO). D’altro canto nemmeno l’eccezione di inadempienza contrattuale è stata resa verosimile dall’escussa, atteso che come risulta dal doc. E il 1. settembre 1991 vi è stata regolare immissione in possesso dell’oggetto di leasing."}