{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00143_1995-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6989&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94ca67edc8a49d105154ea2b46034393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:46", "Checksum": "710171fb636baf8d12e0b644f0ea93ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’osservante assevera che con l’opposizione __________ si è limitata ad opporsi genericamente al diritto di ritenzione, mentre l’inventario non è stato contestato. Ritenuto “che dottrina e giurisprudenza sottomettono il contratto di leasing almeno ad una parte delle norme sulla locazione la società leasing può far valere nei confronti della sua controparte il diritto di ritenzione giusta i combinati art. 283 s. LEF e 268 ss. CO”: inoltre, siccome l’appellante non avrebbe motivato la propria opposizione, il diritto di ritenzione varrebbe come riconosciuto.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n2.\na) L’escussa ha contestato, perlomeno in prima sede, la validità del contratto di leasing del 19/27 luglio 1991 (doc. D), asseverando che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam, non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a conchiudere il contratto”.\nb) Ex art. 226a cpv. 1 CO vi è contratto di vendita a pagamento rateale quando “il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell’intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite”. Nel caso di specie le parti hanno sottoscritto un contratto indicato quale leasing immobiliare di una durata fissa di 84 mesi e avente quale oggetto un fondo sito a __________. Ne consegue che, essendo l’oggetto del contratto di leasing un bene immobile, le norme riguardanti la vendita a pagamento rateale non possono in concreto essere applicate (FJS n. 363 p. 6). Pertanto non vi è nullità del contratto per la violazione di prescritti d’ordine formale.\nc) In via abbondanziale va ancora evidenziato che anche in presenza di beni mobili, e nell’ipotesi che al contratto di leasing in questione fossero applicabili le norme sul contratto di vendita a rate, il doc. D non sarebbe nullo. Infatti l’art. 226 m cpv. 4 CO limita in determinati casi l’applicazione delle norme sul contratto di vendita a rate: se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un’impresa artigianale o industriale o a un uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo complessivo di vendita dev’essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226 h capoverso 2, 226 i capoverso 1 e 226 k (DTF 119 II 238, 118 II 155). Nel caso di specie l’escussa è una società anonima e pertanto iscritta nel registro di commercio per cui non vi potrebbe essere nullità ex art. 226a cpv. 3 CO del contratto per violazione di prescritti di ordine formale.\nd) Il contratto di leasing immobiliare doc. D costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di Fr. 232’600.-- oltre interessi, corrispondente alle sette rate scadute dal settembre 1994 al marzo 1995 di Fr. 33’200.-- cadauna (doc. D n. 5.1. e 5.2.) e al saldo di Fr. 200.-- rimasto impagato della rata leasing del mese di agosto 1994. Il contratto doc. D non costituisce invece titolo di rigetto per l’importo di Fr. 500.-- preteso dalla procedente per le spese riguardanti il processo verbale per la compilazione di un inventario del 27/28 marzo 1995, atteso che ex art. 68 cpv. 2 LEF “il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione”, senza la necessità di avere per questi importi una sentenza di rigetto dell’opposizione cresciuta in giudicato.\n"}