{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00143_1995-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6989&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94ca67edc8a49d105154ea2b46034393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:46", "Checksum": "710171fb636baf8d12e0b644f0ea93ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer l’escussa “l’accordo in parola si riferisce ad un contratto leasing e non a un contratto di locazione vero e proprio” e quindi “le norme sulla locazione devono essere applicate analogamente, rispettando la volontà del legislatore”. Il canone leasing comprenderebbe “una parte riferibile all’uso dello stabile ed un’altra concernente invece già una parte del prezzo di acquisto” e quindi, non prevedendo le disposizioni della compravendita alcun diritto di ritenzione a favore del venditore, sarebbe sbagliato riconoscere tale diritto anche sulla parte del canone leasing che si riferisce al prezzo di vendita. “La controparte non è in grado di distinguere quantitativamente le due parti del canone leasing in modo da poter conseguentemente adeguare il diritto di ritenzione solamente alla parte di cui all’uso dell’oggetto leasing” e quindi il diritto di ritenzione non deve essere riconosciuto.\nInfine l’escussa contesta “l’inclusione delle spese d’inventario di Fr. 500.-- nell’ambito del credito in esecuzione”, atteso che questo credito è “riconosciuto al creditore dalla LEF nel contesto della prosecuzione dell’esecuzione e non deve quindi essere oggetto di rigetto dell’opposizione”.\nA prescindere dall’esatta qualifica del contratto di leasing, che quale contratto innominato misto contiene elementi del contratto di compravendita, di compravendita a rate, di locazione e di mandato, “l’eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dall’escussa è confortata da sufficienti riscontri oggettivi e determina pertanto la decadenza del riconoscimento di debito sorto a suo tempo, senza peraltro dimenticare che tale riconoscimento di debito nemmeno è mai sorto validamente poiché viziato da dolo o quanto meno da errore essenziale”.\nIn replica la procedente ha asseverato che il comportamento della convenuta sarebbe incoerente, atteso che “le eccezioni sollevate si riferiscono a presunti elementi antecedenti addirittura di anni ai versamenti liberamente effettuati nel corso dei mesi di dicembre 1994 e gennaio 1995”.\nPer __________ “l’oggetto di leasing è stato consegnato all’escussa nello stato in cui si trovava perfettamente noto ed idoneo all’uso contrattualmente stabilito” e “i presunti difetti fatti qui valere a titolo di eccezione (inadeguatezza delle aperture delle finestre, montacarichi inadeguato) sono poi semmai difetti perfettamente riconoscibili a chi si occupa di attività immobiliare”.\nLa procedente rileva poi che la presunta perdita complessiva di Fr. 938’736.-- non sarebbe documentata e che la possibilità di un’eventuale compensazione è espressamente esclusa dal punto 5.5. del contratto doc. D.\nD. Con sentenza 23 giugno 1995 la Segretaria assessore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l’istanza argomentando che il doc. D costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.\nLa prima giudice assevera “che la relazione instauratasi tra le parti sulla base del contratto doc. D è riconducibile alla tipologia del contratto di leasing finanziario” e quindi, in considerazione della natura giuridica del contratto, l’eccezione di inadempienza contrattuale risulta improponibile.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che, malgrado essa abbia interposto opposizione contro il credito e il diritto di ritenzione, l’autorità di prima istanza non ha espresso alcun giudizio in merito alla contestata esistenza del diritto di ritenzione.\nA mente dell’appellante la relazione contrattuale tra le parti non è un contratto di leasing finanziario immobiliare in cui partecipano “le crédit-bailleur, le preneur e le tiers” ma un “Direktleasingvertrag, ossia quel tipo di patto in cui sono coinvolte solamente due persone, il Leasinggeber e il Leasingnehmer, ove il primo mette a disposizione del secondo l’immobile per una determinata durata dietro pagamento di una pigione la cui capitalizzazione equivale solitamente al valore di mercato oltre interessi alla scadenza del contratto”.\nLa tesi della prima giudice, secondo cui il datore in leasing non risponde dei difetti e della consegna dell’oggetto di leasing, sarebbe al limite sostenibile nell’ambito di un cosiddetto Indirektleasingvertrag, ove il prenditore in leasing non ha di solito alcun rapporto diretto con la terza entità coinvolta e potrebbe essere applicata per i difetti sopraggiunti durante l’esecuzione del contratto, assumendosi infatti il prenditore in leasing i relativi rischi.\nRitenuto che la rata leasing non copre l’utilizzo dell’oggetto, bensì serve ad ammortizzarlo (tutto o in parte), il riconoscimento del diritto di ritenzione al datore in leasing si scontra con la ratio legis di questa istituzione, la quale serve a garantire al locatore, tramite gli oggetti contenuti nell’ente locato, il pagamento della pigione per l’utilizzo dell’immobile.\nF. Con osservazioni 3 agosto 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che il punto 4.2. del contratto doc. D esclude espressamente qualsiasi responsabilità della società di leasing per i difetti dell’oggetto di leasing e che la dottrina più recente e la giurisprudenza sono concordi “nel riconoscere l’improponibilità dell’eccezione di inadempienza contrattuale, in particolare per presunti difetti della cosa, allorché il rapporto contrattuale sia costituito da un leasing finanziario immobiliare."}