{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00143_1995-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6989&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94ca67edc8a49d105154ea2b46034393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:46", "Checksum": "710171fb636baf8d12e0b644f0ea93ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.1995 14.1995.00143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 ottobre 1995/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 aprile 1995 dalla\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ del 15/16 marzo 1995 in via ordinaria di pignoramento o fallimento e n. __________ del 29/30 marzo 1995 per pigioni e affitti dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Nord con sentenza 23 giugno 1995 ha così pronunciato:\n“I. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria.\nII. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.\nIII. E’ invece confermata l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.\nIV. La tassa di giustizia di Fr. 60.-- e le spese restano a carico della parte istante.\nLa stessa rifonderà alla controparte Fr. 80.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa relativamente ai dispositivi I e II che con atto 30 giugno 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza e di conseguenza la conferma anche dell’opposizione interposta al PE n. __________;\nmentre con osservazioni 3 agosto 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nA. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, atteso che oggetto di disputa è unicamente la questione a sapere se debba essere rigettata l’opposizione al PE n. __________ per pigioni e affitti del 29/30 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio, con il noto precetto __________ ha escusso __________ per l’incasso di complessivi Fr. 233’100.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “1-8 Contratto di leasing immobiliare n. __________, stipulato con __________ (precedente ragione sociale dell’attuale creditrice): - saldo rata leasing agosto 1994, rimasto impagato (Fr. 200.--); - 7 rate leasing mensili di Fr. 33’200.-- cadauna, scadute dal 5.9.1994 (rata settembre 1994) al 5.3.1994 (rata marzo 1995) e rimaste impagate (per un totale di Fr. 232’400.--). 9) Spese verbale DR n. __________del 27/28.3.1995”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa sia al credito che al diritto di ritenzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di leasing immobiliare n. __________ del 19/23 luglio 1991 (doc. D) riguardante uno stabile industriale sito a __________ e, sottoscritto dall’escussa, con il quale quest’ultima si è impegnata a versare alla procedente ottantaquattro rate mensili di Fr. 33’200.-- cadauna.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che “il contratto in questione è nullo giusta l’art. 226a cpv. 3 CO ex analogiam, non menzionando infatti il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita ed il diritto del compratore di rinunciare ex art. 226c CO a conchiudere il contratto”.\n__________ ha argomentato che, malgrado le garanzie espresse dalla procedente, l’oggetto leasing è stato consegnato con “vari difetti irriconoscibili, atti ad impedire qualsivoglia attività industriale nello stabile”. A seguito di ciò l’escussa sarebbe stata costretta ad interpellare controparte al fine di poter garantire ai suoi subconduttori la continuazione dell’attività e visto il rifiuto di quest’ultima e la minaccia dell’Ufficio competente di far chiudere le ditte interessate, la convenuta ha dovuto effettuare le riparazioni più urgenti, che le sono costate Fr. 157’320.--, cifra che __________ rivendica in via di compensazione. Grazie all’esecuzione di queste opere “l’ufficio del lavoro ha permesso temporaneamente la continuazione dell’attività, a condizione che altre modifiche sarebbero state apportate in breve tempo”. Malgrado le ripetute richieste di ovviare ai rimanenti difetti, la procedente si sarebbe rifiutata di procedere in tal senso, cosicché, vista l’insistenza dell’ufficio del lavoro, la __________, subconduttrice della convenuta, ha presentato disdetta ex art. 258 ss. CO per la fine di aprile 1995. __________ si troverebbe con uno spazio nell’oggetto leasing praticamente inaffittabile a seguito dei difetti “legali” esistenti: il danno subito, ritenuto che la __________ aveva sottoscritto un contratto di locazione fino al mese di settembre 1998 per un canone di Fr. 22’896.-- mensili, ammonta a Fr. 938’736.--, che messo in compensazione estingue “completamente il credito in questione privando quindi di oggetto la presente procedura esecutiva”."}