, § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80), ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle del cpv. 1. c) Con il PE in rassegna __________ chiede il versamento dell’importo corrispondente all’ammontare nominale dei vaglia cambiari oltre interessi e di Fr. 2’055.50 a saldo delle spese di protesto, di sconto e bancarie perché prima di procedere in via esecutiva contro __________ l’istante avrebbe compensato l’importo Fr.