1 e 2 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO) il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. e) Il portatore può chiedere in via di regresso: 1. l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati; 2. gli interessi del sei per cento dalla scadenza; 3. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese; 4. la provvigione di non più d’un terzo per cento (art. 1045 cpv.