328’581.15. Per l’appellante “è evidente che i vaglia cambiari non possono costituire valido titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre correttamente la nota di credito riconosciuta dall’istante appellata andava portata in deduzione dal credito fatto valere”. F. Con osservazioni 19 giugno 1995 __________ ha resistito al gravame rilevando di procedere “oltre che per l’importo di Fr. 372’000.-- di cui ai dieci vaglia cambiari, anche per la somma Fr. 2’055.50 a valere quale differenza in di lei favore risultante dalla compensazione delle spese di protesto, di sconto e bancarie per complessivi Fr.