Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso, il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 3000.-- per ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 12 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento solo parziale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 19 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. 361708 dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.