{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00127_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6822&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0df9381a6eded9a450d6f6277552402c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:18", "Checksum": "f7348741c4b71305d8b57eff3d7adf87", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 febbraio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio 1995 dalla\n|\n|\n_________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di __________;\nsulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 28 aprile 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 1/2.2.1995 è rigettata in via provvisoria.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso, il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 3000.-- per ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 12 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento solo parziale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 19 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. 361708 dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 374’055.50 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “n. 9 vaglia cambiari dell’8.4.1992 per Fr. 10’000.-- cadauno con scadenze risp. al 15.2.94, 15.3.94, 15.4.94, 15.5.94, 15.6.94, 17.7.94, 16.8.94, 15.9.94 e 15.10.94 e vaglia cambiario del 22.4.93 per Fr. 282’000.-- con scadenza prorogata al 31.1.94 emessi dalla __________, __________, all’ordine della creditrice ed avallati dal debitore, spese di sconto, bancarie e di protesto per Fr. 2’055.50 (saldo)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su nove vaglia cambiari di nominali Fr. 10’000.-- cadauno emessi ad __________ l’8 aprile 1992 e su un vaglia cambiario di Fr. 282’000.-- sempre emesso ad __________ il 22 aprile 1993 dalla __________ all’ordine dell’istante ed avallati da __________ e __________ a, con scadenza al 31 gennaio 1994, 15 febbraio 1994, 15 marzo 1994, 15 aprile 1994, 15 maggio 1994, 15 giugno 1994, 15 luglio 1994, 16 agosto 1994, 15 settembre 1994, 15 ottobre 1994, protestati per mancato pagamento il 2 febbraio 1994, 17 febbraio 1994, 19 aprile 1994, 18 maggio 1994, 17 giugno 1994, 19 luglio 1994, 18 agosto 1994, 19 settembre 1994, 19 ottobre 1994 dal __________ __________ presso il quale erano domiciliati (doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L).\nLa procedente produce pure “una nota di credito di Fr. 45’190.05” emessa il 4 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari, “importo che in tale misura riduce per compensazione le spese di sconto, bancarie e di protesto di Fr. 47’245.55” a Fr. 2’055.50.\nC. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato l’opposizione.\nD. Con sentenza 28 aprile 1995 il Pretore di __________ ha accolto l'istanza argomentando che “i vaglia cambiari emessi all’ordine dell’istante e sottoscritti per avallo dall’escusso giustificano il rigetto provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione per l’incasso dei relativi importi”.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando che l’opposizione interposta al PE n. __________venga rigetta limitatamente a Fr. 328’581.15.\nPer l’appellante “è evidente che i vaglia cambiari non possono costituire valido titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre correttamente la nota di credito riconosciuta dall’istante appellata andava portata in deduzione dal credito fatto valere”.\nF. Con osservazioni 19 giugno 1995 __________ ha resistito al gravame rilevando di procedere “oltre che per l’importo di Fr. 372’000.-- di cui ai dieci vaglia cambiari, anche per la somma Fr. 2’055.50 a valere quale differenza in di lei favore risultante dalla compensazione delle spese di protesto, di sconto e bancarie per complessivi Fr. 47’245.55 con la nota di credito di Fr. 45’190.05”.\nA mente della creditrice la nota di credito di Fr. 45’190.05 emessa dalla __________ a favore della __________ __________ (doc. M) non può essere dedotta dall’importo posto in esecuzione, poiché già compensata con l’importo di Fr. 47’245.55 per spese di sconto (Fr. 40’947.60), bancarie (Fr. 4’526.75) e di protesto (Fr. 1771.20) causate dal mancato incasso dei vaglia cambiari. Detta compensazione ebbe luogo prima dell’avvio dell’esecuzione che qui ci occupa (doc. N), come ampiamente esposto nell’istanza di rigetto dell’opposizione del 17 febbraio 1995 (pto 2). Questo dato di fatto non venne mai contestato dal debitore”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}