Il giudice di prime cure avrebbe quindi a torto “ridotto l’importo di cui ai dieci vaglia cambiari, deducendovi la somma di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito del 4 marzo 1994, senza tener conto del fatto che quest’ultimo importo era già stato compensato con le spese di sconto, bancarie e di protesto per complessivi Fr. 47’245.55”. F. Con osservazioni 9 giugno 1995 __________ ha resistito al gravame asseverando che “i vaglia cambiari sottoscritti per avallo dal convenuto non costituiscono titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato dal __________ su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre lo sono per le spese di protesto”. Considerato in diritto: