Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 400.-- da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 1/7 e sono poste per la rimanenza di 6/7 a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 1’300.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 15 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento integrale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 9 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: