{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00123_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6821&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70350d1a2b1d6d41552f53531c83fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:00", "Checksum": "cc6ab2d928e7564110387acaccc07270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nc) Nel caso di un'esecuzione ordinaria per vaglia cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).\nd) Ex art. 1022 cpv. 1 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO) l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.\nEx art. 1044 cpv. 1 e 2 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO) il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.\ne) Il portatore può chiedere in via di regresso:\n1. l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;\n2. gli interessi del sei per cento dalla scadenza;\n3. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;\n4. la provvigione di non più d’un terzo per cento (art. 1045 cpv. 1 CO applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO).\n2. I vaglia cambiari doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L adempiono tutti i requisiti ex art. 1096 ss. CO e costituiscono pertanto titolo di rigetto dell’opposizione contro l’avallante __________ __________ per l’importo di complessivi Fr. 372’000.-- oltre agli intessi del 6% dalla loro scadenza (art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO).\nCon il PE n. __________ __________ chiede anche il versamento di Fr. 2’055.50 a saldo delle “spese di sconto, bancarie e di protesto”, atteso che l’ammontare complessivo di siffatte spese di Fr. 47’245.55 è stato parzialmente compensato dalla procedente con la nota di credito emessa il 7 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari (doc. M). I vaglia cambiari costituiscono, in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per le spese di protesto, accertate dal primo giudice in Fr. 1’771.20 e riconosciute dall’escusso per tale importo (art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO): essi non permettono invece il rigetto dell’opposizione per le spese di sconto di Fr. 40’947.60 (JT 1969 II 63) e per le spese bancarie di Fr. 4’526.75, perché quali altre spese ex art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO sono da intendersi unicamente le spese postali per le diffide di pagamento intimate al debitore e altre spese analoghe (Baumbach/Hefermehl, Wechselgesetz und Scheckgesetz, 1993, p. 336 n. 5; Thomas Bauer, Commentario basilese, OR II, 1994, n. 4 ad art. 1045; Paul Carry, FJS 450 p. 4). Nell’operazione di sconto infatti “lo scontatore paga allo scontatario, avanti la scadenza del credito scontato, una determinata somma, corrispondente all’entità del credito stesso, sotto deduzione di un certo interesse” (Francesco Messineo, Operazioni di borsa e di banca, 1966, p. 374; Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 1987, p. 209; Maier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, 1985, § 18 n. 22). Con l’operazione di sconto lo scontatario si procura mezzi liquidi prima della scadenza della pretesa creditoria incorporata nel vaglia cambiario (Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi, op. cit., p. 209; Maier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 18 n. 22). Far discontare la cartavalore non è dunque un obbligo del creditore ma solo un mezzo per procurarsi anzitempo la liquidità di cui necessita. Per le spese di sconto e per le spese bancarie, connesse all’operazione di sconto, il vaglia cambiario non può conseguentemente costituire titolo di rigetto dell’opposizione.\n"}