{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00123_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6821&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70350d1a2b1d6d41552f53531c83fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:00", "Checksum": "cc6ab2d928e7564110387acaccc07270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’appellante rileva che “le spese bancarie, di sconto e di protesto sono state poste in esecuzione nella misura di soli Fr. 2055.50, importo che corrisponde al saldo a favore della creditrice qui appellante ancora dovutole dopo compensazione del totale delle predette spese per Fr. 47’245.55 (...) con l’importo di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito del 4 marzo 1994”. A mente dell’appellante dagli atti “risulta pacifico che entrambi gli importi predetti erano stati compensati ex art. 120 CO prima dell’avvio dell’esecuzione promossa contro il debitore”. Il giudice di prime cure avrebbe quindi a torto “ridotto l’importo di cui ai dieci vaglia cambiari, deducendovi la somma di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito del 4 marzo 1994, senza tener conto del fatto che quest’ultimo importo era già stato compensato con le spese di sconto, bancarie e di protesto per complessivi Fr. 47’245.55”.\nF. Con osservazioni 9 giugno 1995 __________ ha resistito al gravame asseverando che “i vaglia cambiari sottoscritti per avallo dal convenuto non costituiscono titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato dal __________ su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre lo sono per le spese di protesto”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}