{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00123_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6821&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70350d1a2b1d6d41552f53531c83fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:00", "Checksum": "cc6ab2d928e7564110387acaccc07270", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.00123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 febbraio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 4/8 maggio 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\n§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE __________ dell’UEF di __________ per l’importo di Fr. 328’581.15 oltre interessi al 6%,\ndal 01.01.1994 su Fr. 282’000.--,\ndal 16.02.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.03.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.04.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.05.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.06.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.07.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 17.08.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.09.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 16.10.1994 su Fr. 10’000.--,\ndal 02.02.1995 su Fr. 1’771.20 , nonché Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 400.-- da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 1/7 e sono poste per la rimanenza di 6/7 a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 1’300.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 15 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento integrale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 9 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 374’055.50 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “n. 9 vaglia cambiari dell’8.4.1992 per Fr. 10’000.-- cadauno con scadenze risp. al 15.2.94, 15.3.94, 15.4.94, 15.5.94, 15.6.94, 15.7.94, 16.8.94, 15.9.94 e 15.10.94 e vaglia cambiario del 22.4.93 per Fr. 282’000.-- con scadenza prorogata al 31.1.94 emessi dalla __________, all’ordine della creditrice ed avallati dal debitore, spese di sconto, bancarie e di protesto per Fr. 2’055.50 (saldo)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su nove vaglia cambiari di nominali Fr. 10’000.-- cadauno emessi ad __________ l’8 aprile 1992 e su un vaglia cambiario di Fr. 282’000.-- sempre emesso ad __________ il 22 aprile 1993 dalla __________ all’ordine dell’istante ed avallati da __________ e __________, con scadenza al 31 gennaio 1994, 15 febbraio 1994, 15 marzo 1994, 15 aprile 1994, 15 maggio 1994, 15 giugno 1994, 15 luglio 1994, 16 agosto 1994, 15 settembre 1994, 15 ottobre 1994, protestati per mancato pagamento il 2 febbraio 1994, 17 febbraio 1994, 19 aprile 1994, 18 maggio 1994, 17 giugno 1994, 19 luglio 1994, 18 agosto 1994, 19 settembre 1994, 19 ottobre 1994 dal __________ presso il quale erano domiciliati (doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L).\nLa procedente produce pure “una nota di credito di Fr. 45’190.05” emessa il 4 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari, “importo che in tale misura riduce per compensazione le spese di sconto, bancarie e di protesto di Fr. 47’245.55” a Fr. 2’055.50.\nC. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato l’opposizione, sostenendo che ”il titolo di credito (vaglia cambiari) non può essere esteso pure alle spese di sconto”.\nD. Con sentenza 4/8 maggio 1995 il Pretore di __________ ha accolto parzialmente l'istanza argomentando che i vaglia cambiari sottoscritti per avallo dall’escusso “costituiscono valido riconoscimento di debito e titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF”.\nA mente del primo giudice i vaglia cambiari non costituiscono “titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato dal __________ __________ su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre lo sono per le spese di protesto”.\nIl Pretore ha pertanto rigettato l’opposizione limitatamente a Fr. 328’581.15 oltre interessi sulla base del seguente conteggio: “Fr. 372’000.-- (10 vaglia cambiari) + 1’771.20 (spese di protesto) ./. 45’190.05 (nota di credito riconosciuta dall’istante a favore dell’emittente)”.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente asseverando che “l’importo posto in esecuzione comprende anche il saldo di Fr. 2’055.50 a favore della creditrice risultante dalla compensazione delle spese di protesto (Fr. 1’771.20), di sconto (Fr. 40’947.60) e bancarie (Fr. 4’526.75) per complessivi Fr. 47’245.55 con l’importo di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito emessa dalla creditrice il 4 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia”."}