Con osservazioni 2 giugno 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la dichiarazione che la cartella ipotecaria al portatore “rappresenta la garanzia” conferma semplicemente l’espressione bancaria utilizzata nei contratti di mutuo”. A mente della banca “se la parola garanzia viene letta nel contesto della pronunciata dichiarazione che non dice che la “C.I. al portatore di Fr. 200’000.-- è stata data in garanzia” ma più correttamente recita “la C.I. al portatore di Fr. 200’000.-- rappresenta la garanzia”, non può in alcun modo sostenersi (...) che si è ammesso che la C.I. è stata data in pegno”.