D. Con sentenza 24 aprile 1995 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce “riconoscimento di debito limitatamente all’importo capitale di Fr. 200’000.--”, atteso “che le ulteriori pretese di Fr. 12’000.-- a titolo di interessi contrattuali arretrati e Fr. 1’000.-- per la commissione di ritardo avanzate con l’istanza non possono essere ammesse”.