All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che la __________ avendo promosso una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare, avrebbe dovuto chiedere il pagamento di un credito incorporato in una cartella ipotecaria. Invece con l’istanza di rigetto la creditrice fa valere “un credito che desume dall’atto di concessione di mutuo ipotecario (...) del 3 gennaio 1990” che non legittima “la banca a promuovere la procedura di realizzazione del pegno immobiliare”. D.