dall’avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/30 giugno 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 aprile 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’000.-- oltre interessi del 5.5 % dal 30.6.1994. 2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.