{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00120_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6992&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17f639101d620d7943b4e7749f441f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:49", "Checksum": "0df290da6a11d22c623382805d137e7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti).\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nd) Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).\ne) In casu vi è contratto di mutuo scritto (doc. C). Il trasferimento del capitale a __________ non è contestato ed é provato dalla consegna della cartella ipotecaria di pari valore alla procedente. Il credito ed il titolo ipotecario sono stati disdetti per il 30 giugno 1993 risp. 31 dicembre 1993 (doc. D e F). Di conseguenza, considerato che i presupposti di cui al considerando 3 sono adempiuti e che le contestazioni sollevate dall’escusso contro il diritto di pegno vanno respinte, il doc. C, garantito dalla cartella ipotecaria doc. B, costituisce, come rettamente ritenuto dalla prima giudice, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo capitale di Fr. 200’000.-- oltre interessi al 5.5 % a decorrere dal 30 giugno 1994. La sentenza pretorile va pertanto confermata.\n5. L'appello 5 maggio 1995 di __________ è respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 85 cpv. 1 RFF\nPRONUNCIA\n1. L'appello 5 maggio 1995 di __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 900.-- d’indennità.\"\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}