{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00120_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6992&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17f639101d620d7943b4e7749f441f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:49", "Checksum": "0df290da6a11d22c623382805d137e7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche il credito incorporato nella cartella ipotecaria non è esigibile perché __________ quale detentrice in pegno della cartella ipotecaria non era legittimata a dare disdetta del credito in essa incorporato.\nF. Con osservazioni 2 giugno 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la dichiarazione che la cartella ipotecaria al portatore “rappresenta la garanzia” conferma semplicemente l’espressione bancaria utilizzata nei contratti di mutuo”. A mente della banca “se la parola garanzia viene letta nel contesto della pronunciata dichiarazione che non dice che la “C.I. al portatore di Fr. 200’000.-- è stata data in garanzia” ma più correttamente recita “la C.I. al portatore di Fr. 200’000.-- rappresenta la garanzia”, non può in alcun modo sostenersi (...) che si è ammesso che la C.I. è stata data in pegno”.\n__________ rileva di aver indicato nel PE quali titoli di rigetto il mutuo ipotecario come la cartella. Inoltre essa non avrebbe mai affermato che la cartella ipotecaria era stata data in pegno. Infatti dare in garanzia non significa, obbligatoriamente, dare a pegno “ma può anche significare, ciò che è di fatto nella fattispecie, dare in proprietà fintanto che il mutuo sussiste”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) L’escusso reputa che la __________ non possa procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare invocando quale titolo di rigetto dell’opposizione il contratto di mutuo e detenendo la nota cartella ipotecaria a titolo di pegno manuale.\nb) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nc) Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nL’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF 119 III 102 e rif. ivi; Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 12; DTF 119 III 102, 105 III 64).\n2. Alla notifica del precetto esecutivo __________ ha interposto immediata opposizione nei seguenti termini: “con la presente faccio opposizione al precetto esecutivo che mi è stato intimato”. L’opposizione dell’escusso è da ritenere diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, atteso che con questa formulazione l’escusso si è opposto alla richiesta di pagamento contenuta nel PE senza però contestare esplicitamente l’esistenza del diritto di pegno di __________. La contestazione in merito alla specie di esecuzione sollevata da __________ solo all’udienza di contraddittorio va pertanto respinta.\nNe consegue che il diritto di pegno di __________ deve essere ritenuto come riconosciuto e che la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che la mancata motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione, per il quale occorre verificare l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\n"}