{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00120_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6992&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17f639101d620d7943b4e7749f441f79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:49", "Checksum": "0df290da6a11d22c623382805d137e7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 novembre 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 agosto 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/30 giugno 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 aprile 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’000.-- oltre interessi del 5.5 % dal 30.6.1994.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 5 maggio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 2 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 22/30 giugno 1994 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di: 1) Fr. 200’000.-- più interessi al 5.5 % dal 30.6.94, 2) Fr. 28’016.70. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: “1/2) Mutuo ipotecario di originari Fr. 196’000.-- concesso al debitore in data 30.12.1987, successivamente aumentato a Fr. 200’000.--, disdettato il 21.1.1993 per il 30.6.1993 ed assistito da: - cartella ipotecaria al portatore di Fr. 200’000.--, iscritta il 23.9.1986 al doc. 6060 e gravante in I grado le part. __________e __________ RFD di __________o, di proprietà del debitore. La predetta cartella è stata disdettata il 21.1.1993 per il 31.12.1993”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo del 3 gennaio 1990 (doc. C), con il quale __________ ha aumentato un precedente mutuo ipotecario del 30 dicembre 1987 (doc. A), concedendo all’escusso un credito di Fr. 200’000.--, “assistito da una cartella ipotecaria al portatore” di pari importo gravante in I grado i mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (doc. B). Nel contratto di mutuo gli interessi annui sono stati fissati al 6 %.\nLa procedente produce pure quale doc. E le condizioni generali per mutui ipotecari, sottoscritte da __________ il 14 febbraio 1990, e quali doc. D e F gli scritti 21 gennaio 1993 con i quali ha disdetto il contratto di mutuo ipotecario per il 30 giugno 1993 rispettivamente la cartella ipotecaria per il 31 dicembre 1993.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che la __________ avendo promosso una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare, avrebbe dovuto chiedere il pagamento di un credito incorporato in una cartella ipotecaria. Invece con l’istanza di rigetto la creditrice fa valere “un credito che desume dall’atto di concessione di mutuo ipotecario (...) del 3 gennaio 1990” che non legittima “la banca a promuovere la procedura di realizzazione del pegno immobiliare”.\nD. Con sentenza 24 aprile 1995 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce “riconoscimento di debito limitatamente all’importo capitale di Fr. 200’000.--”, atteso “che le ulteriori pretese di Fr. 12’000.-- a titolo di interessi contrattuali arretrati e Fr. 1’000.-- per la commissione di ritardo avanzate con l’istanza non possono essere ammesse”.\nLa giudice di prime cure ha rilevato che l’escusso “si è opposto alla richiesta di pagamento contenuta nel PE senza però contestare l’esistenza del diritto di pegno della __________ ”, per cui il diritto di pegno “deve essere ritenuto come riconosciuto e quindi anche riconosciuto il diritto di __________ di procedere in via di realizzazione dello stesso”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che, come nel PE, dove ha indicato quale titolo di credito il contratto di mutuo, all’udienza di contraddittorio __________ ha riconosciuto giudizialmente che titolo di rigetto “è il contratto di mutuo formato dai doc. A e C”. In tale sede __________ avrebbe inoltre affermato di detenere la cartella ipotecaria di cui al doc. B in pegno manuale e non in proprietà. In siffatte circostanze sarebbe “irrilevante che __________ non abbia esplicitamente contestato in sede di opposizione l’esistenza del pegno immobiliare, atteso che “siamo qui confrontati con l’esplicita e qualificata ammissione della __________ (...) di detenere la cartella ipotecaria doc. B in pegno manuale e non in proprietà”. Davanti ad una esplicita ammissione dell’istante di detenere la cartella ipotecaria doc. B in pegno manuale, il Giudice non può d’ufficio modificare quel rapporto di pegno in rapporto di proprietà sul titolo ipotecario. Anche la presunzione di esistenza di un pegno immobiliare desunta dall’art. 85 RFF per avere il debitore omesso di far esplicita opposizione al pegno immobiliare non trova in concreto applicazione, visto che il rapporto giuridico presunto non può esistere per esplicita ammissione della parte che è al beneficio della presunzione legale."}