Di conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 5/9 gennaio 1995 dall’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 51’000.--, con interessi al 5% dal 1.1.1995, sia per quanto riguarda il credito che per quanto concerne il pegno. 2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 8/9 della __________ e per 1/9 dell’__________. __________ rifonderà al__________ Fr. 2'000.-- per parte di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 8/9 della __________ e per 1/9 dell’__________. __________ rifonderà all’__________ Fr. 2'500.-- per parte di indennità.