Per l’art. 8 TOA nel fissare l’onorario entro i limiti stabiliti dalla tariffa (art. 9 TOA) si deve aver riguardo alle particolarità del caso di specie. Una volta eseguita tale operazione nella procedura di rigetto “l’art. 18 TOA impone di moderare ulteriormente l’onorario fissandolo tra il 10 ed il 50% di quello così calcolato (...) nel caso in esame ad esempio, posto un valore di causa di Fr. 424’038.-- l’onorario per il rigetto in prima istanza può variare da un minimo di Fr. 2’120.-- ad un massimo di Fr. 16’961.--”. __________ chiede pertanto che l’indennità dovuta corrisponda perlomeno al minimo della TOA “sempre che la parte vincente sia rappresentata da un avvocato”.