Nel caso in esame tali presupposti non sono dati”. Infatti per “il credito (causale) pignoratizio” non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione e lo stesso non risulterebbe esigibile “al momento in cui la banca ha fatto uso della facoltà di disdire le cartelle ipotecarie”. In via abbondanziale l’escusso ha rilevato che la cartella ipotecaria doc.