Ma anche in tal caso non viene modificata l’essenza del diritto del creditore che è e rimane il beneficiario di un semplice pegno manuale. Tutto ciò significa che, anche se il creditore dispone di simile autorizzazione a disdire e a far valere in proprio nome la cartella ipotecaria, determinante rimane l’importo del credito (causale) pignoratizio, e non l’importo del credito astratto indicato nella cartella. Presupposto perciò per fare uso della facoltà di disdire e di procedere all’incasso in nome proprio della cartella ipotecaria è, ex art. 891 CC, l’esistenza e l’esigibilità del credito pignoratizio. Nel caso in esame tali presupposti non sono dati”.