51’000.--, a garanzia dei suoi debiti nei confronti della banca sottoscrivendo in data 19 luglio 1989 il relativo atto, atto che prevede pure al suo pto 5 che la banca può esercitare verso il debitore del pegno e verso i terzi tutti i diritti spettanti al proprietario del pegno in particolare procedendo alla denuncia e all’incasso di crediti e titoli e, per i crediti garantiti da pegno immobiliare, esercitare tutti i diritti spettanti al creditore”.