Con sentenza 18/24 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che l’approvazione tacita di un estratto in conto corrente, unitamente al contratto di apertura di credito sottoscritto dal debitore, non costituisce, da solo, riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. Per la prima giudice dall’insieme dei documenti si desume però un riconoscimento di debito per Fr. 375’000.--. L’escusso ha infatti “sottoscritto per accettazione in data 30 giugno 1989 il contratto di apertura di un credito in conto corrente di Fr. 375’000.--; ha costituito in pegno due cartelle ipotecarie, l’una di Fr.