In via abbondanziale l’appellante ha rilevato che la cartella ipotecaria doc. G non può comunque essere un titolo di rigetto dell’opposizione nella presente procedura “contenendo il riconoscimento di un debito astratto della __________, __________, e non dell’escusso”. D. Con sentenza 18/24 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che l’approvazione tacita di un estratto in conto corrente, unitamente al contratto di apertura di credito sottoscritto dal debitore, non costituisce, da solo, riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.