Per __________ il credito non sarebbe esigibile perché “posteriormente alla disdetta del credito causale per il 31.12.1993 (doc. B), l’escutente ha continuato in conto corrente inviando i relativi estratti trimestrali, capitalizzando gli interessi e riportando a nuovo i relativi saldi (...) il credito causale essendo inesigibile, inoperante risulta essere la facoltà di cui all’art.5 del doc. D. L’escutente non aveva perciò il diritto di disdire nel maggio del 1994 le cartelle ipotecarie e perciò neppure di adire la procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare”. In via abbondanziale l’appellante ha rilevato che la cartella ipotecaria doc.