A mente dell’escusso neppure le cartelle ipotecarie possono valer quale titolo di rigetto per il credito e per il pegno. Infatti la condizione per “far valere in nome proprio le cartelle ipotecarie ex art. 5 dell’atto di pegno doc. D e quindi per procedere in via di realizzazione di pegno immobiliare pur detenendole solo in pegno manuale come nel caso in esame, è l’esistenza e l’esigibilità del credito causale pignoratizio di cui al doc. A” e in concreto “per il credito causale (in conto corrente) non vi è titolo di rigetto”. Per __________ il credito non sarebbe esigibile perché “posteriormente alla disdetta del credito causale per il 31.12.1993 (doc.