375’000.-- (doc. A). __________ versa inoltre agli atti lo scritto 29 dicembre 1993 con il quale ha disdetto il credito in conto corrente per il 31.12.1993 (doc. B) e lo scritto 18 maggio 1994 con il quale ha disdetto per il 31.12.1994 i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie (doc. C). C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che il doc. A “è solo un contratto di apertura di credito in conto corrente; non essendovi estratti controfirmati dall’escusso, non può valere come riconoscimento di debito”. A mente dell’escusso neppure le cartelle ipotecarie possono valer quale titolo di rigetto per il credito e per il pegno.