La tassa di giustizia in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 670.-- a titolo di indennità". Decisione tempestivamente dedotta in appello dall'escusso che con atto 4 maggio 1995 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti; Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 5/9 gennaio 1995 dell'UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l'incasso di Fr.