{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00118_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6831&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4bd76a7d7f8a7b21fd6e8cca564d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:53", "Checksum": "a5055e9f27729491824f2c2b26a6c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.\nSulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l’onorario va dal 10 % al 50 % dell’onorario normale calcolato giusta i combinati art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.\nAvuto riguardo al valore di causa, alla natura della disputa, come pure al tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità ex art. 68 cpv. 1 OTLEF di Fr. 670.-- assegnata in prima sede non appare giustificata dal profilo procedurale e va aumentata a Fr. 2’000.--, ritenuto che __________ è soccombente nel rapporto di 8/9 a 1/9.\n7. L’appello 4 maggio 1995 __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nper i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv.1 LEF; 842 CC; 85 cpv. RFF; 68 OTLEF; 9 e 18 cpv. 1 TOA\npronuncia\nI. L’appello 4 maggio 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 18/24 aprile 1995 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 1. febbraio 1995 della __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 5/9 gennaio 1995 dall’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 51’000.--, con interessi al 5% dal 1.1.1995, sia per quanto riguarda il credito che per quanto concerne il pegno.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 8/9 della __________ e per 1/9 dell’__________. __________ rifonderà al__________ Fr. 2'000.-- per parte di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 8/9 della __________ e per 1/9 dell’__________. __________ rifonderà all’__________ Fr. 2'500.-- per parte di indennità.\nIII. Intimazione a:\n________________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}