{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00118_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6831&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4bd76a7d7f8a7b21fd6e8cca564d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:53", "Checksum": "a5055e9f27729491824f2c2b26a6c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).\nc) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit., p. 347).\nd) Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).\ne) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).\n3. Come espressamente indicato nel PE la procedente fonda la propria pretesa sul contratto di concessione di un credito in conto corrente del 28/30 giugno 1989 (doc. A) con il quale ha concesso __________ una linea di credito in conto corrente di Fr. 375’000.-- e su due cartelle ipotecarie al portatore gravanti il Fol PPP n. __________del fondo base part. n. __________ di __________ (doc. G e H).\n4. La prima questione che si pone è quella a sapere se un contratto di concessione di un credito in conto corrente, firmato dal debitore, costituisce un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.\nDal contratto di concessione di un credito in conto corrente (doc. A) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 424’038.85 al 31 dicembre 1994, stando a quanto afferma la banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione del limite di credito. Il doc. A non costituisce dunque per la banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).\n5. La procedente fonda la sua pretesa anche su due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 324’000.-- e Fr. 51’000.-- gravanti in I risp. II grado il Fol PPP n. __________del fondo base part. n. __________RFD di __________, di proprietà dell’escusso.\na) Ex art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal proprietario dell’immobile gravato (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100).\nb) Nel caso di specie debitore del credito incorporato nella cartella ipotecaria di Fr. 324’000.-- (doc. G) non è l’escusso bensì la An__________ di __________. Ne consegue che, come rettamente evidenziato da __________, la cartavalore non è titolo di rigetto dell’opposizione contro di lui. Tale documento potrebbe semmai costituire titolo di rigetto ex art. 82 LEF nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro la debitrice ivi indicata, ossia la __________, con __________, attuale proprietario del Fol PPP n. __________, quale __________ proprietario del pegno.\nc) La cartella ipotecaria doc. H indica invece l’escusso quale debitore. Essa costituisce pertanto, in principio e indipendentemente dall’importo del credito causale e dalla sua esigibilità, titolo di rigetto dell’opposizione per il credito di Fr. 51’000.-- ivi incorporato nell’esecuzione promossa contro __________r.\nDal doc. H emerge che il credito ipotecario poteva essere disdetto in ogni tempo, con preavviso di sei mesi. La procedente con scritto 18 maggio 1994 (doc. C) ha regolarmente disdetto il credito incorporato nella cartella ipotecaria per il 31 dicembre 1994. Ne consegue che la cartella ipotecaria doc. H costituisce un riconoscimento di debito nel senso sopra inteso per l’importo capitale di Fr. 51’000.-- non però per gli interessi, convenzionali al 7,25% che non partecipano della sua natura di cartavalore (cfr. consid. 2 d), ma solo al 5% quali interessi di mora dal 1. gennaio 1995.\n6. L’appellante ha chiesto che la procedente sia condannata a pagargli un’indennità per la procedura di prima e seconda istanza."}