{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00118_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6831&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4bd76a7d7f8a7b21fd6e8cca564d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:53", "Checksum": "a5055e9f27729491824f2c2b26a6c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nc) L’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile (cfr. Kurt Amonn, op. cit., § 33 n. 12 p. 267; DTF 105 III 64).\nNel caso in esame l’escusso ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno immobiliare preteso dalla creditrice. L’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).\nd) Per giurisprudenza il creditore garantito da una cartella ipotecaria può, se ne è stato autorizzato con il contratto di pegno, far valere il credito incorporato nella cartella ipotecaria con un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (BlSchK 1992 p. 153 e rif. ivi).\ne) Dal contratto di concessione di un credito in conto corrente di Fr. 375’000.--, sottoscritto dalle parti il 28/30 giugno 1989 (doc. A e I), risulta che il credito è stato garantito dalla costituzione in pegno a favore della __________ di due “cartelle ipotecarie di complessivi Fr. 375’000.--”.\nf) Dall’esame del contratto di concessione di credito in conto corrente doc. A si evince che le cartelle ipotecarie doc. G e H sono state chiaramente consegnate alla creditrice quale pegno manuale. Dal tenore dell’atto di costituzione di pegno sottoscritto dall’escusso il 19 luglio 1989 (doc. D) emerge tuttavia che l’escusso ha esplicitamente riconosciuto alla banca il diritto di far valere il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie con un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. Al punto 5 la banca viene infatti autorizzata ad “esercitare verso il debitore del pegno e verso i terzi tutti i diritti spettanti al proprietario del pegno. Essa può, in particolare, procedere alla denuncia ed all’incasso di crediti e di titoli e, per i crediti garantiti da pegno immobiliare, esercitare tutti i diritti spettanti al creditore”. Da questa formulazione emerge la rinuncia da parte del debitore all’esecuzione in via di realizzazione del pegno mobiliare, ossia l’autorizzazione alla creditrice a procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare. La specie di esecuzione promossa dalla procedente in via di realizzazione del pegno immobiliare è pertanto corretta.\n"}