{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00118_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6831&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4bd76a7d7f8a7b21fd6e8cca564d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:53", "Checksum": "a5055e9f27729491824f2c2b26a6c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato _____________, asseverando che “colui che è al beneficio di un diritto di pegno manuale sulla cartella ipotecaria deve, il linea di massima, procedere in via di realizzazione del pegno manuale e non in via di realizzazione del pegno immobiliare; può fare altrimenti solo nel caso in cui sia stato autorizzato a farlo da un’esplicita clausola prevista dal contratto di pegno. Ma anche in tal caso non viene modificata l’essenza del diritto del creditore che è e rimane il beneficiario di un semplice pegno manuale. Tutto ciò significa che, anche se il creditore dispone di simile autorizzazione a disdire e a far valere in proprio nome la cartella ipotecaria, determinante rimane l’importo del credito (causale) pignoratizio, e non l’importo del credito astratto indicato nella cartella. Presupposto perciò per fare uso della facoltà di disdire e di procedere all’incasso in nome proprio della cartella ipotecaria è, ex art. 891 CC, l’esistenza e l’esigibilità del credito pignoratizio. Nel caso in esame tali presupposti non sono dati”. Infatti per “il credito (causale) pignoratizio” non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione e lo stesso non risulterebbe esigibile “al momento in cui la banca ha fatto uso della facoltà di disdire le cartelle ipotecarie”.\nIn via abbondanziale l’escusso ha rilevato che la cartella ipotecaria doc. N “attesta l’esistenza di un credito astratto garantito da pegno immobiliare nei confronti della __________, __________ (...) in ragione di ciò, in assenza di altri elementi, tale documento avrebbe potuto costituire titolo di rigetto unicamente in una esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare diretta contro la __________ quale debitrice escussa e __________ quale __________ proprietario del pegno, ma non invece assolutamente valere quale titolo di rigetto nella presente esecuzione diretta contro __________ quale debitore e proprietario dell’immobile”.\nL’appellante rileva infine che “in considerazione dell’integrale soccombenza di controparte la stessa dovrà essere condannata al pagamento di un’indennità all’appellante per la procedura di prima e seconda istanza ex art. 68 cpv. 1 OTLEF, indennità che comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato”. Per l’art. 8 TOA nel fissare l’onorario entro i limiti stabiliti dalla tariffa (art. 9 TOA) si deve aver riguardo alle particolarità del caso di specie. Una volta eseguita tale operazione nella procedura di rigetto “l’art. 18 TOA impone di moderare ulteriormente l’onorario fissandolo tra il 10 ed il 50% di quello così calcolato (...) nel caso in esame ad esempio, posto un valore di causa di Fr. 424’038.-- l’onorario per il rigetto in prima istanza può variare da un minimo di Fr. 2’120.-- ad un massimo di Fr. 16’961.--”. __________ chiede pertanto che l’indennità dovuta corrisponda perlomeno al minimo della TOA “sempre che la parte vincente sia rappresentata da un avvocato”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}