{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00118_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6831&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4bd76a7d7f8a7b21fd6e8cca564d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:53", "Checksum": "a5055e9f27729491824f2c2b26a6c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.1996 14.1995.00118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 aprile 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 5/9 gennaio 1995 dell'UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/24 aprile 1995 ha così deciso:\n\"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 375’000.-- più interessi al % dal 31.12.1994.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 670.-- a titolo di indennità\".\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall'escusso che con atto 4 maggio 1995 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti;\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 5/9 gennaio 1995 dell'UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l'incasso di Fr. 424’038.85 oltre interessi al 7.25 % dal 31.12.1994, indicando quale titolo di credito: \"cartella ipotecaria al portatore di Fr. 324’000.-- di I grado dg __________ del 3.12.1987 e cartella ipotecaria al portatore di Fr. 70’000.-- (recte: Fr. 51’000.--) di II grado dg __________ del 28.6.1989, gravanti il Fol PPP n. __________ del fondo base part. n_______________, disdette per il 31.12.1993 (recte: per il 31.12.1994). Lettera di concessione di credito del 28.6.1989, disdetto il 31.12.1993”.\nInterposta tempestiva opposizione dall'escusso sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su due cartelle ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 375’000.-- gravanti in I e II grado il Fol PPP n. __________del fondo base part. n. __________di __________ (doc. G e H) e sul contratto di concessione di un credito in conto corrente del 28/30 giugno 1989 con il quale ha concesso all’__________ un credito di Fr. 375’000.-- (doc. A).\n__________ versa inoltre agli atti lo scritto 29 dicembre 1993 con il quale ha disdetto il credito in conto corrente per il 31.12.1993 (doc. B) e lo scritto 18 maggio 1994 con il quale ha disdetto per il 31.12.1994 i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie (doc. C).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che il doc. A “è solo un contratto di apertura di credito in conto corrente; non essendovi estratti controfirmati dall’escusso, non può valere come riconoscimento di debito”.\nA mente dell’escusso neppure le cartelle ipotecarie possono valer quale titolo di rigetto per il credito e per il pegno. Infatti la condizione per “far valere in nome proprio le cartelle ipotecarie ex art. 5 dell’atto di pegno doc. D e quindi per procedere in via di realizzazione di pegno immobiliare pur detenendole solo in pegno manuale come nel caso in esame, è l’esistenza e l’esigibilità del credito causale pignoratizio di cui al doc. A” e in concreto “per il credito causale (in conto corrente) non vi è titolo di rigetto”.\nPer __________ il credito non sarebbe esigibile perché “posteriormente alla disdetta del credito causale per il 31.12.1993 (doc. B), l’escutente ha continuato in conto corrente inviando i relativi estratti trimestrali, capitalizzando gli interessi e riportando a nuovo i relativi saldi (...) il credito causale essendo inesigibile, inoperante risulta essere la facoltà di cui all’art.5 del doc. D. L’escutente non aveva perciò il diritto di disdire nel maggio del 1994 le cartelle ipotecarie e perciò neppure di adire la procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare”.\nIn via abbondanziale l’appellante ha rilevato che la cartella ipotecaria doc. G non può comunque essere un titolo di rigetto dell’opposizione nella presente procedura “contenendo il riconoscimento di un debito astratto della __________, __________, e non dell’escusso”.\nD. Con sentenza 18/24 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che l’approvazione tacita di un estratto in conto corrente, unitamente al contratto di apertura di credito sottoscritto dal debitore, non costituisce, da solo, riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. Per la prima giudice dall’insieme dei documenti si desume però un riconoscimento di debito per Fr. 375’000.--. L’escusso ha infatti “sottoscritto per accettazione in data 30 giugno 1989 il contratto di apertura di un credito in conto corrente di Fr. 375’000.--; ha costituito in pegno due cartelle ipotecarie, l’una di Fr. 324’000.-- e l’altra di Fr. 51’000.--, a garanzia dei suoi debiti nei confronti della banca sottoscrivendo in data 19 luglio 1989 il relativo atto, atto che prevede pure al suo pto 5 che la banca può esercitare verso il debitore del pegno e verso i terzi tutti i diritti spettanti al proprietario del pegno in particolare procedendo alla denuncia e all’incasso di crediti e titoli e, per i crediti garantiti da pegno immobiliare, esercitare tutti i diritti spettanti al creditore”."}