Per principio di diritto amministrativo una decisione sprovvista dell’indicazione dei mezzi di ricorso non cresce in giudicato (Rep 1981 p. 396). Ne discende che il calcolo del contributo non era suscettibile di crescita in giudicato, tanto più che lo stesso documento è carente di una qualsiasi firma e indica unicamente il calcolo del contributo dovuto dall’escusso a seguito della maggior assegnazione di terreno, stabilito secondo modalità che non è possibile verificare, non essendosi materializzato in decisione formale. Esso è dunque un semplice conteggio e non una decisione amministrativa parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv.