Innanzitutto la sentenza della Commissione di ricorso di seconda istanza non può costituire titolo di rigetto perché non stabilisce l’importo dovuto dall’escusso per la maggior assegnazione di terreno ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso. Il “conguaglio definitivo” del 20 agosto 1990 (doc. C) non indica alcun rimedio di diritto contro la calcolazione del contributo. Per principio di diritto amministrativo una decisione sprovvista dell’indicazione dei mezzi di ricorso non cresce in giudicato (Rep 1981 p. 396).